Legge Costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1 - Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.
Il Capo dello Stato promulga la seguente legge costituzionale di iniziativa della Presidenza dell'Assemblea Costituente, approvata il 20 febbraio
Legge Costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1 - Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.
Visto, il Guardasigilli: Gullo
Legge Costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1 - Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.
La durata dell'Assemblea Costituente, iniziatasi il 25 giugno 1946, è prorogata al 24 giugno 1947.
Legge Costituzionale 21 febbraio 1947, n. 1 - Proroga del termine di otto mesi previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, per la durata dell'Assemblea Costituente.
La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro due giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso